sabato 21 giugno 2014

Appunti su vini spumanti: Definizioni

Foto presa dal web

Secondo la normativa UE lo spumante naturale è “caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica, proveniente esclusivamente dalla fermentazione”, e “conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione non inferiore alle tre atmosfere”.
Gli spumanti naturali possono essere ottenuti con il “metodo Classico” (rifermentazione in bottiglia), il “metodo Martinotti-Charmat” (rifermentazione in grandi recipienti) o il “metodo Maroni-Cinzano” (detto anche “metodo intermedio”, presenta fasi sia del metodo Classico sia del metodo Charmat).

Negli spumanti artificiali, invece, l’anidride carbonica è addizionata a bassa temperatura (0-5 °C) e a pressione elevata, per favorirne la solubilizzazione nel vino; ne risulta un perlage grossolano ed un profumo semplice e limitato nella finezza; c’è inoltre l’obbligo di menzionare in etichetta la dicitura “addizionato di CO2”. 

Sono definiti vini frizzanti “i vini da tavola o VQPRD se hanno il titolo alcolico svolto non inferiore al 7%, quello complessivo non inferiore al 9% e, se conservati alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi e di capacità massima di 3 litri, presentano una sovrapressione atmosferica compresa tra 1-2,5 atmosfere”.

I vini frizzanti “naturali” si ottengono con tecniche che riprendono il metodo Charmat, con tempi di rifermentazione più brevi ed una sovrapressione finale inferiore; quelli “artificiali” sono, invece, realizzati con pompe che creano il vuoto e poi insufflano CO2.

In etichetta devono riportare, a seconda dei casi, la dicitura “vino frizzante”, oppure “vino addizionato di anidride carbonica”.

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