Foto di Tomasz Sienicki (Fonte: Wikimedia Commons) |
Definizione
In Italia secondo
la Legge 1962/1354 “la birra è il prodotto ottenuto dalla fermentazione
alcolica con ceppi di Saccharomyces
carlsbergensis o Saccharomyces cerevisiae,
dei mosti preparati con malto d’orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con
luppolo. Il malto d’orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso
o con altri cereali anche rotti o macinati o sottoforma di fiocchi o con
zuccheri ed amido fino alla percentuale del 40% calcolato sul peso complessivo
del cereale impiegato.”
Tipologie
di birra
La classificazione
della birra in Italia si basa su:
- grado saccarometrico (“grado di
fabbricazione” o estratto primitivo), quantità di estratto in gran parte
fermentescibile contenuto nel mosto, espresso in percentuale in peso (% peso)
oppure negli equivalenti “gradi Plato °P”;
- titolo alcolometrico volumico, quantità
di alcol etilico espresso in percentuale (% vol.).
Le birre secondo la legge italiana
Tipi di birra
|
Grado di fabbricazione
(% peso - °P)
|
Titolo alcolometrico
(% volume)
|
Birra analcolica
|
3-8
|
< 0,8
|
Birra leggera o light
|
5-10,5
|
1,2-3,5
|
Birra
|
> 10,5
|
> 3,5
|
Birra speciale
|
> 12,5
|
> 3,5 (in
genere > 5)
|
Birra doppio malto
|
> 14,5
|
> 3,5 (in
genere > 6)
|
Il titolo
alcolometrico è in stretto rapporto con il grado di fabbricazione; infatti
moltiplicando il grado di fabbricazione per 0,4 si ottiene il grado alcolico
approssimativo della birra; ad esempio:
12 (grado di fabbricazione) x 0,4 (fattore
di conversione) = 4,8 (% in volume di alcol etilico)
Non è prevista
dalla normativa italiana la classificazione delle birre basata sul colore (es. bionda,
rossa o scura), né quella basata sui differenti stili birrai; pertanto anche
termini diffusi, quali ad esempio "Ale" o "Lager", in
Italia non hanno alcun valore dal punto di vista legale.
D'altra parte
termini italiani, quali ad esempio "birra doppio malto", non hanno
all'estero nessun significato.
Etichetta
L’etichetta
della confezione di birra deve riportare obbligatoriamente:
- denominazione di vendita;
- titolo alcolometrico (solo se superiore
al 1,2%);
- lotto di produzione;
- azienda produttrice;
- sede dello stabilimento;
- contenuto in centilitri (es. 33 cl);
- termine minimo di conservazione (TMC,
solo se il volume di alcol è inferiore al 10%).
Sui fusti e
sull’impianto di spillatura devono essere leggibili:
- nome del produttore;
- categoria della birra.
Le tipologie
analcolica e leggera devono essere esplicitamente identificate, mentre per
tutte le altre è sufficiente il termine birra, specificando, se si desidera,
speciale o doppio malto.
"Quando
alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti
alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il
nome della sostanza caratterizzante." (es. Birra alla fragola)
Norme
italiane in materia di birra
- Legge 16
agosto 1962 n.1354;
- Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, n.109;
- Decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.504.
Puoi
trovare altri appunti del corso per Sommelier alla pagina "Appunti Sommelier" di questo blog.
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