lunedì 9 febbraio 2015

La birra secondo la legislazione italiana

Foto di Tomasz Sienicki (Fonte: Wikimedia Commons)

Definizione

In Italia secondo la Legge 1962/1354 “la birra è il prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o Saccharomyces cerevisiae, dei mosti preparati con malto d’orzo anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo. Il malto d’orzo può essere sostituito con malto di frumento, con riso o con altri cereali anche rotti o macinati o sottoforma di fiocchi o con zuccheri ed amido fino alla percentuale del 40% calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.”

Tipologie di birra

La classificazione della birra in Italia si basa su:
- grado saccarometrico (“grado di fabbricazione” o estratto primitivo), quantità di estratto in gran parte fermentescibile contenuto nel mosto, espresso in percentuale in peso (% peso) oppure negli equivalenti “gradi Plato °P”;
- titolo alcolometrico volumico, quantità di alcol etilico espresso in percentuale (% vol.).

Le birre secondo la legge italiana
Tipi di birra
Grado di fabbricazione
(% peso - °P)
Titolo alcolometrico
(% volume)
Birra analcolica
        3-8
< 0,8
Birra leggera o light
   5-10,5
1,2-3,5
Birra
   > 10,5
> 3,5
Birra speciale
   > 12,5
> 3,5 (in genere > 5)
Birra doppio malto
   > 14,5
> 3,5 (in genere > 6)

Il titolo alcolometrico è in stretto rapporto con il grado di fabbricazione; infatti moltiplicando il grado di fabbricazione per 0,4 si ottiene il grado alcolico approssimativo della birra; ad esempio:
12 (grado di fabbricazione) x 0,4 (fattore di conversione) = 4,8 (% in volume di alcol etilico)

Non è prevista dalla normativa italiana la classificazione delle birre basata sul colore (es. bionda, rossa o scura), né quella basata sui differenti stili birrai; pertanto anche termini diffusi, quali ad esempio "Ale" o "Lager", in Italia non hanno alcun valore dal punto di vista legale.
D'altra parte termini italiani, quali ad esempio "birra doppio malto", non hanno all'estero nessun significato.

Etichetta

L’etichetta della confezione di birra deve riportare obbligatoriamente:
- denominazione di vendita;
- titolo alcolometrico (solo se superiore al 1,2%);
- lotto di produzione;
- azienda produttrice;
- sede dello stabilimento;
- contenuto in centilitri (es. 33 cl);
- termine minimo di conservazione (TMC, solo se il volume di alcol è inferiore al 10%).

Sui fusti e sull’impianto di spillatura devono essere leggibili:
- nome del produttore;
- categoria della birra.

Le tipologie analcolica e leggera devono essere esplicitamente identificate, mentre per tutte le altre è sufficiente il termine birra, specificando, se si desidera, speciale o doppio malto.
"Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante." (es. Birra alla fragola)

Norme italiane in materia di birra

- Legge 16 agosto 1962 n.1354;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.109;
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.



Puoi trovare altri appunti del corso per Sommelier alla pagina "Appunti Sommelier" di questo blog.

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